Per quanto riguarda gli interventi efficientamento energetico, agevolabili ai sensi del Decreto Rilancio, sono previsti dei “massimali”, ovvero le spese massime ammissibili, a seconda del tipo di intervento.
Nel caso degli interventi trainanti sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda[1] avremo:
– Per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
| 50˙000,00€ |
– Edifici condominiali composti da due a otto unità immobiliari
| 40˙000,00€ da moltiplicare per il numero di unità che compongono l’edificio |
– Edifici condominiali composti da più di otto unità immobiliari
| 30˙000,00€ da moltiplicare per il numero di unità che compongono l’edificio |
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento con o senza produzione di acqua calda sanitaria alimentati da:
– Per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
| 30˙000,00€ |
– Edifici condominiali composti da due a otto unità immobiliari
| 20˙000,00€ da moltiplicare per il numero di unità che compongono l’edificio |
– Edifici condominiali composti da più di otto unità immobiliari
| 15˙000,00€ da moltiplicare per il numero di unità che compongono l’edificio |
Nel caso degli interventi trainati avremo:
– L’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate, sono interventi trainati se interessano una superficie inferiore al 25% della superficie disperdente lorda. | 54˙545,45€
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– Sostituzione di finestre comprensive di infissi
| 54˙545,45€
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ATTENZIONE!!! La spesa massima ammissibile per la somma di interventi di isolamento termico trainati + sostituzione degli infissi rimane pari a 54˙545 € | |
– Schermature solari e chiusure oscuranti | 54˙545,45€
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– Impianti di microgenerazione | 90˙909,09€ |
– La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti può essere intervento trainato in un condominio dove il trainante è l’isolamento termico delle superfici opache e ogni unità immobiliare ha impianto autonomo. | 27˙272,27€ |
– Scaldacqua a pompa di calore | 27˙272,27€ |
– Solare termico | 54˙545,45€ |
– Building automation | 13˙636,36€ |
– interventi di abbattimento delle barriere architettoniche[2], anche se effettuati in favore di persone di età superiore ai 65 anni
| 96˙000,00€
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– installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o su strutture pertinenziali degli edifici | 48˙000,00€ Nel limite di spesa di 2˙400,00€/kWp |
– installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici di cui al punto precedente
| 48˙000,00€ Nel limite di spesa di 1˙000,00€/kWh |
– interventi di installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici: | |
per gli edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno | Spesa massima ammissibile2˙000,00€ |
per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine | Spesa massima ammissibile 1˙500,00€ da moltiplicare per il numero di colonnine |
per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine | Spesa massima ammissibile1˙200,00€ da moltiplicare per il numero di colonnine |
[1]La definizione di “superficie disperdente lorda” implica che gli interventi in questione sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 8 agosto 2020, punto 2.2.1).
[2]Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis, comma 1, lettera e).