Gli interventi ammessi al Superbonus 110% si dividono in trainanti, ovvero gli interventi da effettuare obbligatoriamente per poter accedere all’agevolazione, e trainati.
Gli interventi trainanti sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti esterne o verso locali non riscaldati), orizzontali (coperture piane o pavimenti contro terra, verso l’esterno o verso locali non riscaldati) e inclinate (coperture a falde), che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda[1]
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria alimentati da:
- caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
- pompe di calore, compresi gli impianti ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione) o geotermici
- microcogeneratori
- collettori solari termici
- caldaie a biomassa con classe di emissione 5 stelle, esclusivamente per le aree non metanizzate
- sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i comuni montani
Gli interventi trainati sono:
- gli altri interventi di efficienza energetica già previsti dall’ecobonus[2] (es: infissi, schermature solari), nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente[3]
- interventi di abbattimento delle barriere architettoniche[4], anche se effettuati in favore di persone di età superiore ai 65 anni
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o su strutture pertinenziali degli edifici
- installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici di cui al punto precedente
- interventi di installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi agevolati siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus 110% si applica a tutti gli interventi trainati, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti[5].
Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione[6].
Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio[7].
Il Superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), nonché alla categoria catastale A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici e artistici) per le unità immobiliari non aperte al pubblico[8].
[1]La definizione di “superficie disperdente lorda” implica che gli interventi in questione sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 8 agosto 2020, punto 2.2.1).
[2]Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
[3]Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti ecobonus).
[4]Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis, comma 1, lettera e).
[5]Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, comma 2.
[6]Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, comma 3.
[7]Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, comma 10, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Finanziaria 2021).
[8]Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, comma 15-bis, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Legge Agosto).